IL MOZZO A MAROSTICA FA SOLO CONVEGNI SENZA PROGETTARE NULLA DI UTILE AI CITTADINI, SE NON INUTILI FERMATE DEL BUS. QUANDO IL COMUNE POTREBBE GIÀ PROMUOVERE UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state introdotte anche nel nostro Paese le “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE). È la legge n.8 del 28 febbraio 2020.

Ma che cos’è una comunità energetica? Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Vediamo innanzitutto come creare una comunità energetica. Il primo passo da compiere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali.

Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione riconosciuta o della cooperativa. Il passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori.
Questo significa, per esempio, che una PMI oppure una Pubblica Amministrazione possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o scuola, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità.

Come funzionano le comunità energetiche? Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un’azienda esterna allo scopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa. È bene chiarire che gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione. Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici. Tale energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo (tipicamente batterie elettrochimiche agli ioni di litio) per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a picchi di domanda).

Come ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato.

Da un punto di vista pratico, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione consistente della bolletta.

Osservatorio Economico Sociale di Marostica